SEPARAZIONE DIVORZIO

STUDIO LEGALE MAGGIANO

SEPARAZIONE DIVORZIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Nel nostro Ordinamento, a differenza di quanto accade in altri Paesi, quando i Coniugi non possono ricomporre la crisi, prima di sciogliere la loro unione, devono necessariamente prima separarsi legalmente – ossia allentare alcuni gli obblighi reciproci che derivano dal matrimonio come la fedeltà, la coabitazione e la reciproca assistenza morale e materiale  -, e solo successivamente potranno divorziare – vale a dire recidere l’unione matrimoniale a suo tempo contratta. 

La violazione da parte di uno o entrambi i  Coniugi di taluno o più doveri che nascono dal rapporto di coniugio, comporterà, a determinate condizioni, la possibilità di far dichiarare, esclusivamente nell’ambito di di un procedimento di separazione giudiziale, l’addebito della responsabilità della fine dell’unione al/i responsabile/i. Affinchè l’addebito sia riconosciuto occorrerà altresì la prova che la violazione del dovere coniugale, ad esempio, l’obbligo di fedeltà, è stata la causa determinante ed esclusiva della crisi coniugale.

È bene precisare che, una volta separati i Coniugi continueranno comunque ad essere sposati, sebbene in regime di separazione legale, e, pertanto, titolari, reciprocamente, dei diritti successori che saranno elisi solo con la pronuncia di divorzio.

Sia la separazione sia il divorzio, possono essere consensuali o giudiziali, la differenza consiste nella circostanza che vi sia o meno l’accordo tra le Parti su tutte le condizioni: volontà di separarsi – o divorziare – affidamento, collocazione e regime di frequentazione dei figli minorenni con il genitore non prevalentemente collocatario, eventuale assegnazione della casa già coniugale, riconoscimento e misura dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei  figli.

La negoziazione assistita familiare, introdotta dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, è una modalità stragiudiziale di formalizzare una separazione consensuale o un divorzio a domanda congiunta, o le loro revisioni, sempre su accordo, senza necessità per le coppie di recarsi in Tribunale, qualora sia possibile pervenire ad una definizione.

Inizialmente era possibile solo per le coppie unite in matrimonio. A seguito della cosiddetta Riforma Cartabia del diritto di famiglia (Legge 206/2021), dal 22 giugno 2022, la negoziazione assistita familiare è stata estesa anche: 1) alla disciplina delle modalità di regolamentazione della responsabilità genitoriale delle coppie non unite in matrimonio; 2) alla regolamentazione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti; 3) al caso in cui un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente richiede un contributo al mantenimento al genitore; 4) alla determinazione degli alimenti di cui all’art. 433 c.c.

Inoltre, gli accordi di negoziazione assistita potranno prevedere trasferimenti immobiliari, la valutazione dell’equità dell’una tantum da parte dei difensori delle Parti.

Per produrre effetti l’accordo di negoziazione assistita familiare dovrà essere autorizzato o vistato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che ne vaglierà la rispondenza agli interessi dei soggetti deboli del rapporto. In difetto si aprirà una fase davanti al Presidente del Tribunale che convocherà le Parti e se non condivide i rilievi del Procuratore della Repubblica autorizzerà l’accordo, altrimenti indicherà le eventuali modifiche da apportare che se saranno accettate l’accordo verrà autorizzato. Le Parti potranno sempre stipulare nuova convenzione di negoziazione assistita oppure rivolgersi al Tribunale