MATRIMONIO UNIONI CIVILI

STUDIO LEGALE MAGGIANO

MATRIMONIO UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

I rapporti di coppia, in ogni loro forma, rappresentano il nucleo fondamentale della nostra società, come primo ambito in cui l’individuo acquisisce diritti e doveri in funzione dell’altro e di un progetto condiviso.

Si tratta di obblighi di assistenza morale e materiale reciproca, diversi a seconda del tipo di unione, quali l’obblighi di assistenza, di contribuzione ai bisogni comuni secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, obblighi di coabitazione e fedeltà .

L’art. 29 della Costituzione della Repubblica italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Quest’ultimo istituto é l’atto formale con il quale due persone si uniscono in vincolo di rilevanza giuridica, dal quale derivano peculiari diritti e doveri reciproci (come ad esempio l’affectio coniugalis, obbligo di coabitazione, fedeltà e mantenimento). I coniugi possono stipulare convenzioni matrimoniali (es fondo patrimoniale) ed optare per il regime della comunione o separazione dei beni.

Negli anni, alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, per larga parte religioso (concordatario o riconosciuto) e in minor misura solo civile, si sono affiancate altre realtà e, poi, nuovi istituti all’interno dei quali ai soggetti sono stati riconosciuti differenti prerogative e status.
Alla convivenza more uxorio priva di alcuna regolamentazione, che si è andata sempre più diffondendo, la giurisprudenza ha via via attribuito sempre maggiore rilevanza giuridica, seppure limitatamente a singoli ambiti come, ad esempio, in materia di locazione per il subentro nel contratto del convivente superstite, o in materia di risarcimento del danno, in caso di lesioni o morte del convivente per fatto è colpa del terzo. Si è giunti così alla convivenza di fatto introdotta dalla c.d. legge Cirinnà (Legge n. 76 del 20 maggio 2016) tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, stabilmente conviventi, che può essere anche oggetto di registrazione presso l’Anagrafe del Comune di residenza della coppia e prevedere un vero e proprio contratto di convivenza con cui si possono regolare le questioni patrimoniali in essere o future.

Tale legge ha per la prima volta riconosciuto a livello normativo le unioni civili, ovvero le relazioni di coppia tra soggetti dello stesso sesso i quali decidano di formalizzare il loro rapporto mediante una dichiarazione resa all’ufficiale dello Stato Civile del Comune che fa nascere tra di loro diritti patrimoniali e successori analoghi a quelli matrimoniali, sino ad allora preclusi ai soggetti non uniti in matrimonio (non quello di fedeltà).

Lo Studio legale Maggiano, presta con competenza e professionalità, consulenza ed assistenza legale a supporto delle coppie o dei singoli in ogni fase della relazione e, quindi, non solo in caso di crisi del rapporto. Interviene efficacemente anche nel momento della scelta del la formalizzazione da attribuire (o meno) all’unione, fornendo le informazioni necessarie in ordine al regime giuridico – economico delle singole fattispecie, ovvero rispetto ad unioni già in essere, anche con riferimento alla predisposizione degli assetti patrimoniali, e non, assicurando una particolare attenzione alla soluzione di eventuali problematiche, dubbi e disaccordi.

Lo Studio si occupa anche delle vertenze matrimoniali transfrontaliere ossia afferenti unioni tra persone con diverse cittadinanze (c.d. “Unioni e Matrimoni misti”), o di nazionalità diversa da quella italiana, con particolare riguardo al regime dell’unione, del rapporto di filiazione, della separazione o scioglimento del vincolo e conseguente riassetto, anche economico, dell’organizzazione delle coppia e/o della famiglia nel suo complesso. Ciò attraverso l’applicazione della normativa nazionale, straniera di competenza, europea e convenzionale.