TUTELA DELLE PERSONE

STUDIO LEGALE MAGGIANO

TUTELA DELLE PERSONE

Lo Studio legale Maggiano tutela la persona nei molteplici diritti che alla stessa afferiscono,ed al suo stato, in quanto individuo.

Tra i più noti e rilevanti si ricordando il diritto al nome, all’identità, al cambiamento del sesso, alla reputazione, la tutela dell’immagine e della privacy e le relative azioni di responsabilità e risarcimento del danno. Non ultime il riconoscimento e disconoscimento della paternità e maternità, e l’aggiunta e/o modifica del nome e/o cognome.

Con riferimento al cognome si informa che dal 2 giugno 2022, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 e della successiva Circolare Ministeriale che ne ha dettato le modalità applicative, in virtù del principio di uguaglianza tra uomo e donna e del risalente abbandono della concezione patriarcale della famiglia, è stata prevista la fine dell’ automatismo del patronimico che ha da sempre rappresentato il sistema con cui, nel nostro Paese, si attribuiva il cognome ai figli, inclusi quelli adottivi. In oggi, pertanto, sussiste la piena possibilità dell’attribuzione del cognome di entrambi i genitori nell’ordine da questi deciso, salvo diverso accordo per il quale non è prevista alcuna particolare formalità, basandosi l’Ufficiale di Stato Civile su quanto richiesto dal genitore dichiarante. In mancanza di accordo, anche sull’ordine dei cognomi, la decisione viene affidata al giudice.

Lo Studio legale Maggiano garantisce la propria assistenza anche quando le situazioni di maggiore fragilità determinano una riduzione dell’autonomia personale, mediante la proposizione di azioni dirette ad a richiedere strumenti giuridici di protezione quali l’amministrazione di sostegno, l’interdizione o l’inabilitazione.
Si tratta di tre istituti molto diversi tra loro.

L’amministrazione di sostegno, disciplinata dalla Legge 19/1/2004 n. 4, che ha costituito una vera e propria rivoluzione copernicana, affianca alle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, una figura – l’amministratore di sostegno – per il compimento, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, di determinati atti senza, tuttavia, elidere la loro capacità giuridica negli altri ambiti, ove sussiste piena autonomia.

L’inabilitazione e l’interdizione, al contrario, limitano o privano totalmente il soggetto della capacità di agire a seconda della gravità dello stato di incapacità.