FILIAZIONE TUTELA DEI FIGLI

STUDIO LEGALE MAGGIANO

FILIAZIONE TUTELA DEI FIGLI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle pronunce della Corte europea di Strasburgo, a partire dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, nel nostro ordinamento si è data piena attuazione al principio della unicità dello status di figlio, di talché la condizione giuridica della prole viene tutelata in maniera univoca ed autonoma, rispetto al vincolo che lega i genitori, superando, in tal modo la distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori, c.d. “naturali”.

A tutti i figli fanno capo, senza distinzione di nascita, gli stessi diritti e doveri che si concretizzano, essenzialmente, nel diritto al mantenimento – in forma diretta o indiretta fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, anche oltre alla maggiore età -, all’educazione, all’istruzione – permettendo di intraprendere le attività scolastiche ed extra scolastiche confacenti in base alle loro inclinazioni ed aspirazioni  -, all’assistenza morale  e, non ultimo, quello di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati nel contesto familiare, scolastico e sociale, – ancor prima che nei procedimenti che li riguardano -.

I figli acquistano, altresì, la qualità di erede (legittimario) e quindi il diritto di succedere ai propri genitori e di percepire, a determinate condizioni, anche la pensione di reversibilità.

Tali diritti, cui il legislatore conferisce una tutela speciale, configurandoli come “diritti indisponibili” – ai quali, pertanto, i genitori non si possono   sottrarre -, sul piano sostanziale, rappresentano il nucleo essenziale del rapporto di filiazione. Quest’ultimo trova la propria genesi nell’atto del concepimento, a prescindere dal successivo riconoscimento da parte del genitore, laddove necessario e non previsto in via presuntiva dalla legge, come avviene per il figlio procreato in costanza di matrimonio o nei trecento giorni successivi alla separazione legale dei coniugi.

Il rapporto di filiazione può trarre origine anche dall’adozione che é un istituto in forza del quale si acquisisce lo status di genitore di un figlio non procreato, con la conseguente attrazione degli stessi diritti ed obblighi che nascono da un rapporto di discendenza fisiologica.

Ciò non senza ricordare che ai figli fanno capo anche i doveri – previsti dalla legge -.

Ai genitori compete l’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne ossia di assumere, salvo eccezioni, di comune accordo – quale esercizio della bigenitorialitè, espressamente riconosciuta dal legislatore – ogni decisione inerente le scelte primarie relative, prime fra tutte, è bene ricordarlo, la residenza abituale oltre alle decisioni inerenti all’istruzione ed all’educazione del figlio, al fine di garantire un armonico sviluppo della sua personalità, salva la facoltà, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, di rivolgersi al giudice.

Si ricorda, sul punto, che molto spesso si trascura la rilevanza della pubblicazione dell’immagine del proprio figlio, o di altri minorenni, su social network, o su mass media,  per la quale vi deve sempre essere il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, osservando le tutele, da applicare con maggior rigore in caso di soggetti minorenni, dettate dall’impianto normativo vigente, non ultime la legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto di autore, la Carta di Treviso e la disciplina in materia di tutela della privacy.

Ordinariamente sono gli stessi genitori ad avere la rappresentanza legale del minore nei rapporti giuridici che lo riguardano  e ad amministrarne i beni, richiedendo per gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio, per l’accettazione delle donazioni e successioni, l’autorizzazione del giudice tutelare che valuta e decide nel preminente interesse del minore.  Qualora i genitori non vogliano o possano compiere tali atti, il giudice può procede alla nomina di un Curatore speciale con poteri di carattere sostanziale (figura introdotta dalla riforma c.d. “Cartabia” 206/2021).

È possibile che il giudice pronunci decisioni che dispongano la sospensione, la limitazione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale, nell’ipotesi in cui il genitore trascuri i doveri inerenti alla propria funzione o ne abusi con grave pregiudizio per il figlio.

All’impossibilità temporanea di un genitore di prendersi adeguatamente cura della prole  in maniera completa ed esaustiva, soccorre l’istituto dell’affidamento eterofamiliare, che deve essere disposto con provvedimento del giudice, osservate le prescrizioni e tutele all’uopo previste.

Al figlio orfano di entrambi i genitori, la legge prescrive che il giudice provveda con la nomina di un Tutore.

Sempre maggiore attenzione viene riservata al minore nel momento della crisi familiare, come dimostra la recentissima riforma del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,   introdotta con la Legge delega 26.11.2021 n. 206  ed i successivi decreti legislativi  attuativi.

Vedi Sezione “Separazione Divorzio Negoziazione Assistita”.

Lo Studio legale Maggiano, si occupa, da epoca risalente con interventi tempestivi, anche delle problematiche collegate alla sottrazione internazionale dei figli minorenni, ad opera di uno dei genitori, quando questi risiedono in Stati diversi.

La fondatrice dello Studio legale, avv. Liana Maggiano, anche nel proprio ruolo di Responsabile dell’Osservatorio Unicef dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Liguria – ha attribuito, nei propri interventi professionali, sempre massima  attenzione ai diritti dei minorenni. Ciò  sensibilizzando, all’uopo, i genitori, se necessario con il ricorso ad interventi interdisciplinari, sulle criticità presenti nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale e nel restituire alla prole, in ogni situazione, la centralità e visibilità che spesso il conflitto genitoriale toglie, al fine di pervenire alla gestione di una genitorialità consapevole e rispettosa.